In tema di condominio e, in particolare di legittimazione processuale passiva dell'amministratore condominiale, la Corte di Cassazione ha spiegato che i vicini possono citare in causa il solo amministratore per ottenere dal condominio la servitù di passaggio veicolare. Il chiarimento arriva dalla seconda sezione civile della Cassazione (sentenza n. 4399, depositata il 20 marzo 2012) secondo cui la legittimazione passiva
dell'amministratore del condominio, prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio. In base a tale norma la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio
da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. In primo grado di tribunale aveva dichiarato l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sia pedonale sia veicolare, acquisito per usucapione, attraverso l'androne del condominio. Avverso la sentenza
veniva proposto appello per far rilevare che la sentenza era stata pronunciata nei confronti di un soggetto (l'amministratore del condominio) che non aveva la legittimazione passiva rispetto all'azione di riconoscimento della servitù che andava ad incidere sui diritti dei singoli condomini. La Corte d'Appello riteneva che nella fattispecie non fosse integro il contraddittorio e dichairava la nullità della sentenza di primo grado. Quando il caso è finito dinanzi alla suprema corte gli ermellini hanno escluso la necessità del litisconsorzio di tutti i condomini.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la sentenza per esteso qui sotto allegata in PDF.
Consulta testo sentenza n. 4399/2012

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