Va condannata a risarcire il danno non patrimoniale l'impresa che noleggia al Comune una struttura che si rivela fatiscente e che doveva servire per lo svolgimento di una manifestazione culturale. Secondo i giudici di Piazza Cavour (sentenza n. 4542, depositata il 22 marzo 2012), deve ritenersi configurabile nei confronti dell'ente territoriale il danno non patrimoniale a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il fornitore per negligenza di quest'ultimo nell'esecuzione della prestazione. In sostanza anche per gli enti collettivi può configurarsi un pregiudizio di carattere non patrimoniale quando si è di fronte a violazioni di diritti della personalità
che risultano tutelati con riferimento alle persone fisiche, quali l'immagine e il prestigio. Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour un'impresa aveva noleggiato una "tensostruttura" da utilizzare durante una manifestazione culturale. Questa però si era rivelata inadeguata e conseguentemente ne erano risultata lesi l'immagine e il prestigio dell'ente. Secondo la Corte si tratta di beni essenziali anche per gli enti territoriali rappresentativi, in quanto su essi le amministrazioni costruiscono la loro credibilità politica presso i cittadini, con la conseguenza che la diminuzione della considerazione presso i consociati costituisce un pregiudizio immediatamente risarcibile.
Consulta testo sentenza n. 4542/2012

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