Nelle prossime righe, troverete un piccolo sunto con le principali differenze esistenti tra il processo monitorio spagnolo e l'ingiunzione di pagamento italiana, articolato tra fase introduttiva, fase dell'ingiunzione di pagamento, fase dell'opposizione e, infine, fase del procedimento ordinario. Secondo il diritto spagnolo, la peticiòn - l'introduzione della richiesta di giudizio - può essere presentata anche ricorrendo ai moduli forniti dal tribunale, senza quindi una forma ad substantiam, con un ratio che appare subito evidente: permettere anche ai laici di far valere un credito (senza limiti di importo) documentato, senza dover ricorrere necessariamente ad un patrocinatore. In Italia, la domanda può essere introdotta senza ricorrere ad un legale solo quando il valore litigioso non superi i 546.46 euro e, ovviamente, solo avanti al Giudice di Pace, presentandosi di persona. Il processo monitorio, però, va introdotto con ricorso secondo una forma ad substantiam e una procedura precisa, impedendo de facto l'agire in giudizio autonomo di un laico. L'ingiunzione di pagamento, in Spagna, è subordinata all'accertamento del credito vantato: il giudice deve accertare il credito, dichiararlo liquido ed esigibile giusta l'art. 812.1 LEC. In presenza di discrepanze tra il credito accertato e quanto preteso dall'attore, quest'ultimo verrà richiamato a ridimensionare la sua pretesa creditoria entro dieci giorni, pena la desistenza. In caso contrario, l'ingiunzione verrà recapitata al debitore, con venti giorni di tempo per saldare il debito od interporre opposizione, scaduto il termine, divenendo l'ingiunzione esecutiva. In Italia, il giudice dovrà valutare la forma del ricorso per decreto ingiuntivo: una volta accettato, il diritto potrà essere vantato soltanto in presenza di una prova scritta, o ancora, di crediti, diritti, rimborsi relativi ad operazioni svolte da avvocati, cancellieri o notai. Il giudice assegna con il decreto un periodo di 40 giorni per procedere al pagamento del credito o per interporre opposizione, indicando che in caso contrario si procederà con l'esecuzione forzata. L'ordinamento spagnolo, circa l'opposizione, prevede come detto un termine di venti giorni a decorrere dalla notificazione dell'ingiunzione: l'opposizione, anche se palesemente dilatoria ed infondata, ha un effetto sospensivo sul processo esecutivo. L'ordinamento italiano, invece, entro quaranta giorni venga proposta l'opposizione: la stessa può essere interposta come atto di citazione, divenendo quindi il debitore attore e il creditore convenuto, in una sorta di domanda riconvenzionale. In casi gravi, giusta l'art. 649 cpc, il giudice istruttore può - previa istanza dell'opponente - emettere ordinanza di sospensione dell'esecuzione. Da parte spagnola, la vulnerabilità del processo monitorio è insita nell'opposizione: per contro, da parte italiana, l'ingiunzione di pagamento può risultare particolarmente coattiva nei confronti del debitore, la cui opposizione fondata, potrà avere vittoria solo con un'azione di ripetizione nei confronti dell'indebito. In conclusione, il processo monitorio spagnolo risulta molto flessibile tanto per l'informalità quanto per i tempi, molto più brevi di un'azione civile ordinaria. Il decreto ingiuntivo italiano, invece, è utile per la celerità e l'economicità in rapporto ad un procedimento giudiziario ordinario. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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