Con sentenza n. 3459, depositata il 6 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione ove non sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ma unicamente da avvocato o più avvocati non abilitati a tale patrocinio). Non rileva, in senso contrario, ha spiegato la Corte che il mandato - in margine o in calce al ricorso stesso - sia stato rilasciato anche in favore di avvocato iscritto in detto albo (nella specie indicato quale domiciliatario) qualora la sottoscrizione di detto mandato sia stato autenticato da avvocato (o avvocati) non abilitato (i) al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione. Con la decisione in commento, la Corte ha così confermato un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 10030 del 2002; Cass. n. 11511 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 16915 del 2009) e ha ricordato che a nulla rileva il richiamo alla sentenza
15718 del 2006, secondo cui tale fattispecie integrerebbe solo una mera irregolarità sanabile con la costituzione in giudizio del procuratore nominato. La controparte potrà quindi contestare l'autografia della firma di rilascio della procura.
Consulta testo sentenza n. 3459/2012

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