Nei provvedimenti durgenza va escluso il periculum in
mora "allorchè tra il verificarsi dellevento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo". E quanto stabilito dal Tribunale di Ascoli Piceno (ordinanza del 5/8/2003) che, richiamando una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.3670/97), ha rigettato un reclamo, proposto ai sensi dellartico 669 terdecies c.p.c., contro unordinanza con cui il giudice monocratico aveva a sua volta respinto un ricorso ex art. 700.