Spetta al giudice amministrativo la controversia relativa all'impugnazione degli atti della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'avvocatura della Regione, in merito alla contestazione dell'invalidità dell'iscrizione all'albo degli avvocati di un partecipante alla selezione. Secondo il massimo consesso di Piazza Cavour, (sentenza n. 2571, depositata il 22 febbraio 2012) è quindi del giudice amministrativo, la giurisdizione nel caso in cui un avvocato si opponga all'iscrizione di un suo collega all'albo professionale. Secondo la Cassazione, l'avvocato deve poter esercitare e far valere in giudizio la sua situazione giuridica soggettiva ma davanti al Tar, e cioè ai giudici di legittimità. L'avvocato, infatti, in relazione al corretto esercizio del potere pubblico, vanta una situazione di interesse legittimo
, tutelata davanti alla giurisdizione di legittimità del Tar. Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno dichiarato la giurisdizione del Tar su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'avvocato che si oppone all'iscrizione di un collega presso l'albo professionale può esercitare tutela giurisdizionale ma davanti al Tar. Infatti, i terzi, titolari di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di cui si tratta, come l'avvocato richiedente in questo caso, debbono poter ricevere tutela nella sede propria della giurisdizione generale di legittimità, configurandosi altrimenti un'aporia nel sistema, che darebbe luogo a ipotesi di illegittimità costituzionale.
Consulta testo sentenza n.2571/2012

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