Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 1/7 settembre 2003), ha stabilito che i gestori telefonici e le imprese private che intendono utilizzare l'invio di sms per comunicazioni commerciali, debbono preventivamente aver raccolto una chiara e specifica manifestazione di volontà, in tal senso, dei destinatari. Il Garante ha poi precisato che se gli sms sono inviati da organismi politici o da terzi a destinatari selezionati in base alla loro adesione a determinate idee o formazioni politiche, oltre al consenso necessariamente scritto dei destinatari, occorre verificare che il trattamento dei dati personali sia altresì conforme alle autorizzazioni "generali" dal Garante in materia di dati sensibili. Nel provvedimento è stato poi evidenziato che è parimenti illecita la tecnica adottata da alcuni fornitori di servizi telefonici, sia di acquisire preventivamente il consenso all'invio di sms pubblicitari, subordinandolo alla stipula del contratto o all'attivazione della carta prepagata, sia di inserire, tra gli obblighi contrattuali, una dichiarazione standard di ?impegno? all'invio di sms commerciali.

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