La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2870 del 24 febbraio 2012, ha affermato che è da ritenersi legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che, simulando un malessere, aveva abbandonato il posto di lavoro e poco dopo era stato sorpreso ad intrattenersi in un vicino bar. La Suprema Corte precisa che nel caso di specie, la corte territoriale - che aveva invece affermato l'illegittimità del licenziamento
- aveva ritenuto, senza alcuna concreta motivazione, che il fatto contestato al dipendente non era tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto di lavoro, violando in tal modo il principio per cui in ipotesi di licenziamento per giusta causa di cui ali art. 2119 c.c., il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto anche con riferimento alle particolari condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente; che i precedenti disciplinari del lavoratore, pur gravi, non essendo stati contestati, risultavano irrilevanti, in contrasto con i principi secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, il principio, in base ai quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, rileva ai fini della recidiva ma non impedisce la valutazione delle precedenti sanzioni ai fini dell'esame, sotto il profilo soggettivo, della giusta consistenza del fatto addebitato. I Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione della corte di merito che, pur avendo ritenuto verosimile la simulazione
del dedotto malessere del dipendente, ritenne non provata la causale del licenziamento, cassano la sentenza impugnata e rinviano ad altra corte d'appello.

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