Con sentenza 1777/2012 la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l'affidamento congiunto del minore anche se il padre mostra uno scarso interesse nei suoi riguardi e vi sono difficoltà di relazione tra i due coniugi. Gli ermellini ricordano che l'affidamento congiunto non è un mero affidamento a entrambi, essendo fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. La vicenda processuale arrivata a Piazza Cavour è l'esito di un procedimento di separazione giudiziale
. Dopo che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento congiunto della figlia, con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito l'assegno mensile di 500, 00 euro per la figlia e 400,00 per la moglie, il marito proponeva appello: la Corte di Appello di Venezia, rigettando l'appello principale, affidava la minore in via esclusiva alla madre, riducendo il regime di visite paterno. La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso del marito (che aveva sostenuto, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 155 c. c. e vizio di motivazione in punto di affidamento della figlia minore della parti, disposto dalla Corte di merito esclusivamente alla madre) e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha richiamato la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto la disciplina dell'affido condiviso
. "Già la scelta del termine - spiega la Corte - è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affido congiunto": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Anche se il minore può essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. È previsto l'affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso: non a caso l'art. 155 bis c.c. richiede, per l'affidamento ad uno solo dei genitori, nell'interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l'affidamento condiviso
. Il giudice a quo giustifica l'esclusione dell'affidamento condiviso (disponendo affidamento della minore alla madre), in presenza di un conflitto insanabile tra i genitori, scarso interesse del padre per la minore, posizione di questa di rifiuto nei confronti del padre. Ciò in contrasto, almeno parzialmente con l'orientamento consolidato di questa Corte (per tute, Cass. n. 16593 del 2008), per cui il grave conflitto tra genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, e a frote di una consulenza tecnica, svolta in primo grado, che, pur evidenziando difficoltà di relazione, conclude per l'affidamento ad entrambi i genitori".
Consulta testo sentenza n. 1777/2012

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