In data 15 febbraio 2012 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato un Protocollo d'Intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro. La finalità, si legge nel Protocollo che si compone di 5 articoli ed 1 allegato, è quella di identificare concordemente i documenti che sono già nella disponibilità degli Ispettori, in quanto presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e che, pertanto, non devono essere richiesti ai soggetti ispezionati. Nell'allegato 1 vengono elencati i documenti in possesso dell'Ente competente da non richiedere alle aziende in corso di verifica ispettiva cioè i documenti di lavoro ritenuti necessari ai fini della verifica ispettiva, che devono essere acquisiti attraverso le banche dati a disposizione delle varie Amministrazioni.
Tra i documenti che non dovranno più essere consegnati dalle aziende agli ispettori rientrano: le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg), fatta eccezione per i lavoratori domestici; i prospetti informativi collocamento obbligatorio legge n. 68/1999; le denunce INAIL ex art. 12 del DPR n. 1124/1965; l'attribuzione della matricola INPS; le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata in agricoltura; il DURC; il certificato d'iscrizione CCIAA; i modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC; le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS; gli importi complessivamente versati tramite mod. F24; le informazioni relative ai modelli DM10 concernenti il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime 3 mensilità.

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