Il non vedente ha diritto a chiedere il differimento della pena. Parola di Cassazione. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno accolto il ricorso di un detenuto di 49 anni, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che si era visto negare la richiesta di differire l'esecuzione della pena proprio per la sua condizione fisica che lo costringeva ad un'esistenza "al di sotto di una soglia dignita' a rispettarsi pure in carcere". Il tribunale di sorveglianza aveva detto no alla richiesta del condannato ma la prima sezione penale della Suprema Corte con sentenza numero 5123/2012 ha ritenuto fondate le ragioni addotte dal non vedente. Nella sentenza
la Corte spiega che Che non si può condividere l'impianto motivazionale della decisione impugnata che appare "meramente assertivo" e che, pur tenendo conto delle condizioni di salute di G. A., ha valutato la compatibilita' delle sue condizioni con il carcere, disponendo che il detenuto sia trasferito in luoghi di detenzione che possano far fronte alla infermita', attraverso i supporti assistenziali piu' efficaci e piu' opportuni". Si tratta di una motivazione che secondo gli ermellini appare "del tutto stereotipa nella misura in cui non si confronta con la specificita' della malattia del detenuto, la cecita', che appare relegare lo stato carcerario 'structu sensu' nel rigido recinto contrario al senso di umanita' richiamato dall'art. 27 della Costituzione".

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