Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 28 luglio / 3 agosto 2003) ha stabilito che, anche per inviare pubblicità, effettuare ricerche di mercato, vendite dirette o altre operazioni di comunicazione commerciale tramite fax, occorre necessariamente il consenso del destinatario e ciò anche se il numero telefonico compare in un elenco pubblico. Il Garante ha precisato che linvio di tali comunicazioni, senza il preventivo consenso, è illecito e ciò in quanto integra una precisa violazione di legge che lede i diritti del destinatario - persona fisica, società, amministrazione - e può comportare anche una denuncia allautorità giudiziaria. Con questa decisione il Garante per la protezione dei dati personali, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso di un avvocato al quale era
stato inviato, da parte di una società commerciale, del materiale pubblicitario non richiesto.