La camera ha detto sì con 264 voti favorevoli e 211 contrari all'emendamento presentato dalla lega che prevede modifiche sulla responsabilità civile dei magistrati. Il sì è arrivato nonostante il parere contrario del Governo. Secondo le nuove disposizioni "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della liberta' personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto". Sempre secondo quanto prevede la norma "Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia
sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilita' o inescusabilita' dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea
, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea". L'emendamento appena approvato tre origine da una sentenza della corte di giustizia europea in cui si è stabilito che c'è contrasto tra il diritto comunitario e una legislazione nazionale che esclude in maniera generale la responsabilità dello stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario "imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale". La sentenza
individua un contrasto anche tra il diritto comunitario e "una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilita' ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilita' dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente".

Vedi anche: La responsabilità civile dei magistrati
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