La Corte di Cassazione, con sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012, ha affermato che nel caso di una "modesta" riduzione del lavoro appaltato, sicuramente non idonea a giustificare la soppressione del posto di lavoro, il licenziamento intimato deve ritenersi illegittimo soprattutto se, come nel caso di specie, il datore di lavoro ha poi affidato i compiti del lavoratore licenziato ad un co.co.pro. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado che ritenne il licenziamento
non conforme alla disposizione che legittima il licenziamento quando sia giustificato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. La Corte, esaminando il motivo di appello concernente il giustificato motivo oggettivo, ha affermato che lo stesso non sussiste in assenza di comprovate ragioni attinenti alla riorganizzazione dell'attività lavorativa perché è pacificamente emerso all'esito della compiuta istruzione, sia che le riduzioni di orario furono modeste e tali da non comportare la sostanziale diminuzione del lavoro e la soppressione del posto di lavoro sia che la lavoratrice venne sostituita attraverso l'impiego di un co.co.pro. una settimana prima del licenziamento
intimato. La Suprema Corte ha ritenuto non supportate da valori reali le motivazioni del datore di lavoro, cioè l' "impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i notevoli costi di gestione dell'appalto a cui deve far fronte la società con la sua presenza in servizio" rigettando quindi il ricorso e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato.

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