Le linee guida fissate dall'Unione Europea sono state recepite in diverse maniere nelle legislazioni nazionali. Gli Stati europei hanno preso la loro opzione politica, considerando che i media sono esclusi dal campo di applicazione della legge per la protezione dei dati o viceversa. Ci sono state posizioni che hanno difeso i principi classici della protezione dei dati, che erano garantiti dalla legge dalla protezione dei dati personali e al trattamento degli stessi, ma in assenza di una regolamentazione specifica che risolva il dibattito sui media e sulla protezione dei dati, le informazioni pubblicate dai media dipendono dal "buon agire" e dall'etica dei professionisti dell'informazione e del livello di conoscenza e di consapevolezza delle parti interessate in materia di rispetto dei diritti di cui sono titolari. Come accennato all'inizio di questo articolo, il problema circa il possibile trasferimento illecito di dati personali, di cui all'articolo 12 della LOPD, da parte dei media, al momento di assolvere il loro diritto di informare, è stata praticamente risolto dalla Corte costituzionale. Al contrario, sembra interessante risolvere il problema del trattamento dei dati gestito dai media e se tale trattamento sia realizzato secondo il principio della qualità nel trattamento dei dati personali contenuti nell'articolo 4 della legge sulla protezione dei dati. Quando si parla del diritto alla privacy non si può ignorare che si stia parlando di un diritto fondamentale, noto anche come diritto di autodeterminazione dell'informazione o di libera disponibilità dei dati personali da parte della Corte Costituzionale nella sentenza 292/2000, del 30 novembre, nella quale si indica che questo diritto fondamentale "persegue il garantire a una persona il potere di controllare i propri dati personali in merito al suo uso e destinazione, al fine di prevenirne il traffico illecito e lesivo per la dignità e il diritto dell'interessato" stabilendo, nel suo ambito, che "l'oggetto di protezione del diritto fondamentale alla protezione dei dati non si limita solo ai dettagli intimi della persona, ma a qualsiasi tipo di dati personali, siano o non siano intimi, la cui conoscenza o impiego da parte di terzi possa incidere sui diritti siano o no fondamentali, perché il suo oggetto non è solo la privacy individuale, in quanto per essa vi è la tutela dell'articolo 18.1 direttiva CE, ma i dati personali." Stabilisce inoltre che i poteri di disposizione e di controllo sui dati personali che tale diritto implica "si concretizzano giuridicamente nella facoltà di consentire la raccolta, l'ottenimento e l'accesso ai dati personali, la successiva archiviazione e trattamento, così come il loro utilizzo o possibili utilizzi da parte di terzi, che sia lo Stato o un individuo. E il diritto di acconsentire alla conoscenza e al trattamento, informatici o meno, dei dati personali richiede come integrazione indispensabile, da un lato, la capacità di sapere in ogni momento chi dispone di questi dati personali e a che utilizzo li sta sottoponendo, e da un altro lato, la facoltà di opporsi a questo stesso possesso e uso." La questione di fondo è sempre la stessa: come trovare in ogni caso concreto l'equilibrio tra valori costituzionalmente e socialmente fondamentali. Il modo in cui i responsabili degli archivi portano a termine il trattamento dei dati personali contenuti nei database si realizza correttamente e conformemente alla legislazione spagnola e comunitaria? Si porta correttamente a termine questo trattamento da parte dei media? Si rispetta il principio di qualità nel trattamento dei dati personali che enuncia l'articolo 4 della LOPD? Tutti coloro che possiedono, scambiano e trattano informazioni devono compiere in qualche modo quel principio di qualità dell'articolo 4, ma come? Questo controllo è estremamente difficile tanto per le autorità competenti quanto per la maggior parte degli interessati che generalmente sono inconsapevoli delle garanzie di cui godono rispetto all'informazione che esiste nei database dei media. Il professionista dell'informazione ha il diritto di esercitare la propria libertà di espressione e il cittadino di vedere rispettata la propria privacy. Nel proprio lavoro, non basta che il professionista non s'intrometta nella privacy della persona oggetto delle notizie, ma oltretutto deve essere anche meticoloso nel trattamento che deve adottare per l'informazione di cui dispone. È lì dove deve impegnarsi nel compiere il principio di qualità, è lì dove deve diventare compatibile lo spirito trasgressore dei giornalisti con l'attenzione dell'informazione ed il rispetto alla privacy ed il trattamento dei dati di carattere personale, per fare arrivare alla società quello che sta passando difendendo la verità, l'informazione e la trasparenza, ma contemporaneamente garantendo la sicurezza, l'integrità e l'intimità dei dati che trattano. Che un cittadino non sappia chi ha i suoi dati, che cosa stia facendo con essi e come li sta usando, è un attentato contro la riservatezza. La natura del contenuto di alcuni dei dati di carattere personale che i media immagazzinano nei propri archivi esige, se possibile, un compimento ancora più scrupoloso con la legislazione in quello che alla qualità nel trattamento di detti dati si riferisce ed un sforzo superiore nell'introduzione delle misure di sicurezza adeguate in funzione del livello dei dati trattati. La LOPD contiene tra i suoi principi generali il principio della qualità dei dati che, legato al principio di proporzionalità dei dati, esige che questi siano adeguati alla finalità che ne motiva la raccolta. La raccolta e trattamento di dati di carattere personale deve effettuarsi dalla sua subordinazione ai principi di qualità. Se un mezzo di comunicazione tratta dati sensibile inadempiendo al principio di qualità (articolo 4 della LOPD ed articolo 8 del Regolamento attuativo della stessa legge), o non si è preoccupato di dotare quell'informazione di imprescindibili misure di sicurezza, questo si deve al fatto che i protagonisti di tali fatti non hanno una conoscenza adeguata, non già della regolamentazione che non adottano, bensì la sensibilità del materiale utilizzato, benché quello non li esimi dall'affrontare la responsabilità che hanno contratto col proprio comportamento. E qui si evidenzia l'importanza dell'informazione e la formazione in materia di protezione dei dati personali, nonché incoraggiare lo sviluppo e l'uso di codici standard, e, naturalmente, la rilevazione di violazioni e severe punizioni per coloro che le commettono. I media, soprattutto i grandi produttori, radio e canali principali TV sono in possesso di enormi quantità di dati personali, a volte eccessive e non sempre utilizzate per lo scopo per cui sono stati raccolti. A poco a poco accumulano e memorizzano i dati forniti da utenti e questa gestione deve realizzarsi in accordo con tutte le garanzie di sicurezza richieste dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 4 della LOPD, i dati personali possono essere raccolti solo per il trattamento, così come sottoposti a tale trattamento, solo quando adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alla portata e agli scopi determinati, espliciti e legittimi per i quali sono stati ottenuti. I regolamenti di attuazione della legge, l'articolo 8.2, completa tale obbligo e aggiunge che i dati potranno essere raccolti per il compimento di finalità determinate, esplicite e legittime dal responsabile del trattamento. Essi non possono essere utilizzati per scopi incompatibili con quelle per i dati sono stati raccolti. Questo scopo deve essere determinato, esplicito e legittimo, ma anche come regola generale, è necessario che l'interessato conosca tale destinazione, prima della raccolta dei dati. Non è difficile trovare le immagini registrate e conservate per uno scopo specifico, che successivamente vengano utilizzate, rilasciate in trasmissioni che hanno poca o nessuna relazione con gli scopi per le quali sono state scattate o pubblicizzate. Tuttavia, non si considera incompatibile il loro trattamento successivo per fini storici, statistici o scientifici (anche se si consiglia che queste operazioni vengano eseguite con dati dissociati, eliminando qualsiasi informazione che identifichi o potrebbe identificare gli individui). I media dovrebbero garantire, non solo per etica professionale, ma anche perché lo esige la LOPD, che l'informazione con dati personali della quale dispongono è esatta, e dovranno aggiornarla in modo che risponda con veracità alla situazione attuale dell'interessato da detta informazione. La stessa LOPD prevede all'articolo 16 il diritto dell'interessato a sollecitare ed ottenere gratuitamente informazione sui suoi dati di carattere personale sottoposti a trattamento e l'origine di detti dati; questo ultimo può suscitare un conflitto col diritto dei professionisti dell'informazione a non rivelare le proprie fonti, quello che provoca una situazione di una certa mancanza di difesa per colui che ne è coinvolto. Questa situazione può essere sanata dalla persona interessata, in parte, esercitando il proprio diritto di rettifica o cancellazione quando il trattamento dei dati da parte dei media non è conforme alle disposizioni di legge, soprattutto quando i dati in questione sono inesatte o incomplete. Ricordiamo che costituisce una violazione di carattere grave, (secondo le disposizioni dell'articolo 44.3.f) della LOPD, "il mantenere dati personali inesatti o non effettuarne la rettifica o la cancellazione degli stessi che legalmente procedano quando risultino colpiti i diritti delle persone che la presente Legge protegge." Esso include anche il principio della qualità richiesta per cancellare i dati carattere personale, quando non sono più necessari o utili per lo scopo per cui sono stati raccolti o registrati, e che siano accurati e completi. Così, quando essi cessano di essere necessari agli scopi per cui sono stati raccolti o registrati o sono inesatti, si deve procedere ad annullare automaticamente, senza necessità di sollecito da parte dell'interessato. In sintesi, la norma stabilisce l'obbligo del responsabile del database di procedere a cancellare i dati inesatti o che abbiano smesso di essere necessari per la finalità dell'archiviazione senza che sia necessario il previo sollecito dell'interessato. In Spagna è abituale comprovare l'inadempimento sistematico di questo ultimo obbligo in determinati programmi o riviste. Neanche potranno essere conservati in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo superiore al necessario per le finalità, in base alle quali sarebbero stati reclamati o registrati. Anche il Regolamento di attuazione della LOPD ha segnalato che non si considererà incompatibile il trattamento dei dati di carattere personale con fini storiche, statistiche o scientifiche. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna è disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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