In tema di cose in custodia, con sentenza n. 27898, depositata il 21 dicembre 2011, la terza sezione civile ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade dalle scale di proprietà di un edificio di proprietà
del comune è tenuto a risarcire il soggetto a prescindere dall'accertamento colposo del comportamento del custode dall'accertamento della pericolosità della cosa. La responsabilità per cose in custodia infatti ha natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento. È esclusa solo dal caso fortuito. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla lettura della sentenza di legittimità, una donna conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta. Nel 1998, mentre percorreva la rampa di scale che dall'interno dell' edificio portava all'uscita, era scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di illuminazione nonché dei detriti e dei calcinacci che imbrattavano il percorso. Nella contumacia
del Comune, il giudice adito, con sentenza, rigettava la domanda. Proposto gravame dalla donna, la Corte d'appello, in riforma della decisione impugnata, condannava il comune al pagamento in favore della donna della somma di euro circa 20 mila euro, oltre interessi e spese. Su ricorso per cassazione proposto dal Comune di Roma che aveva contestato l'applicazione della presunzione di responsabilità, la Corte, rigettando il ricorso del Comune ha spiegato che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde e dall'accertamento del carattere colposo del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva, in relazione a tutti i danni. cagionati dalla ‘res', sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito".
Consulta testo sentenza n. 27898/2011

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