Ha diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex marito anche la donna che lavora se durante il matrimonio il tenore può essere definitivo di "media agiatezza". Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 28824, depositata il 27 dicembre 2012. Secondo quanto scrive la prima sezione civile della Corte, non servono indagini particolarmente approfondite, basta conoscere i redditi. Infatti, l'assegno divorzile
trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui può disporre) dal coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Secondo la ricostruzione della vicenda che fa la Corte, l'uomo aveva proposto ricorso per sostenere la non indispensabile erogazione dell'assegno di divorzio: la donna lavorando percepiva un proprio reddito che gli permetteva di mantenere lo steso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio
. Non era quindi necessario un ulteriore assegno di mantenimento. Veniva poi eccepita la mancanza della prova relativa al tenore di vita precedentemente tenuto, sia sulle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le proprie disponibilità economiche. Investita della questione, la Corte ha però rigettato il ricorso dell'uomo convalidando la decisione della Corte territoriale che ha correttamente valutato il divario tra i reddiri dei due coniugi ed ha stabilito che l'assegno divorzile deve essere comunque corrisposto in quanto esso trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio
e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Il divario delle capacità reddituali tra i due ex coniugi, concretamente accertato è, infatti, tale da non consentire uno status economico uguale a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Scarica il testo della sentenza 28824/2012

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: