Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 37/0000621 del 16 gennaio 2012, fornisce chiarimenti in merito alle modalità dell'attività di vigilanza presso le aziende interessate al fenomeno dei contratti di solidarietà c.d. difensivi. Il Dicastero, ricordando che "le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, nelle ipotesi di temporanee esigenze di maggior lavoro, devono essere determinate nel contratto di solidarietà" precisa che le motivazioni che giustificano l'azienda a richiedere prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato sono stabilite dal Legislatore e ricondotte alle ipotesi di "temporanee esigenze di maggior lavoro". In tale definizione - si legge nel documento del Ministero - sembra potersi far rientrare una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere l'esigenza di una maggiore prestazione di lavoro. Le eventuali previsioni contenute nei contratti di solidarietà che stabiliscono il richiamo in servizio dei lavoratori, vanno interpretate nel senso che non devono necessariamente avere carattere di eccezionalità o di urgenza.
Tali requisiti sono richiesti infatti solo nell'ipotesi in cui l'azienda utilizzi prestazioni straordinarie. Nell'ambito di accertamenti ispettivi, conclude il Dicastero, finalizzati ad una verifica di legittimità del richiamo dei lavoratori in solidarietà, dovrà tenersi conto di quanto chiarito.

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