In materia condominiale, con la sentenza n. 28942, depositata il 27 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione passiva ad processum dell'amministratore ricorre ogni qualvolta sia in gioco l'interesse comune dei condomini, ossia l'interesse che può essere rivendicato da loro in quanto tali. I giudici della seconda sezione civile hanno precisato che, ai sensi dell'articolo 1131 C.c., l'amministratore del condominio
ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi, nonché può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernenti le parti comuni dell'edificio. Nel caso esaminato dalla Corte, una società spa, con atto di citazione, conveniva in giudizio un condominio per sentire dichiarare il suo diritto di proprietà o, quantomeno, il suo diritto esclusivo alle aree destinate a parcheggio, posti auto di detto condominio, inibendo al condominio
atti di turbativa di detto diritto. Si costituiva il Condominio, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, perché spettante a tutti i singoli condomini. Secondo la Corte d'Appello (che riformava la precedente sentenza di primo grado) la domanda dell'attore era assimilabile a quella di chi chiede di accertare la proprietà esclusiva su un bene che afferma estraneo alle parti comuni dell'edificio. La domanda, pertanto doveva rivolgersi, pena l'inutilità della decisione, nei confronti di tutti i condomini e non nei confronti dell'amministratore del condominio
. Su ricorso per cassazione proposto dalla società, i giudici di legittimità, in riferimento alla legittimazione passiva del condominio hanno precisato che "in ragione dell'art. 1131 secondo comma codice civile, la legittimaizone passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino. In tal caso, l'amministraotre ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini".
Consulta testo sentenza n. 28942/2011

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