In tema di mantenimento del minore, con la sentenza n. 26772, depositata il 13 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sorge dal momento della nascita e non dal riconoscimento dello status di figlio naturale. In primo grado, la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre di una minorenne era stata respinta. I giudici di Appello affermavano poi che il diritto al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato il figlio nei confronti dell'altro genitore, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile
, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale. Investita della questione, la Corte (richiamando Cass. 23596/2006) ha invece precisato che "nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso".
Consulta testo sentenza n. 26772/2011

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