Con la sentenza n. 45328, depositata il 6 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha chiarito che chi espone il contrassegno invalidi intestato a un parente non commette reato. La sentenza è della seconda sezione penale, investita della questione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Oggetto di impugnativa era una decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, che, in relazione all'indebito utilizzo di un permesso invalidi, dichiarava il non luogo a procedere delle imputate in ordine ai reati sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa
(art. 640 c.p.) perché i fatti non sussistono. Investita della questione, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i due filoni giurisprudenziale contrapposti, (aderendo all'impostazione che emerge nella sentenza della stessa Corte, Sez. 2, Sentenza n. 35004 in data 8.6.2010 dep. 28.9.2010), ha spiegato che deve essere escluso che integri il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell'auto un contrassegno per invalidi
rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all'articolo 494 Cp. La Corte ha quindi concluso escludendo l'integrazione dei reati contestati e precisando che il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito amministrativo. Nel quarto e nel quinto comma dell'art. 188 c.d.s., sono infatti contemplate le ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione, all'uso improprio dell'autorizzazione.
Consulta testo sentenza n. 45328/2011

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