La Corte di Cassazione (Sent. 7715/2003) ha stabilito che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche a fini interrottivi della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui tale intimazione sia stata inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario deve essere valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.

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