Con la sentenza n. 26193, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un ente pubbico (nella fattispecie una Provincia) commissiona a professionisti la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un un opera (nel caso di specie un Istituto scolastico), l'omessa realizzazione dell'opera non esclude l'utilità del progetto e l'ente deve pagare, comunque, i professionisti. L'ente pubblico, peraltro, spiega la Corte, usa i disegni per ottenere i fondi e ne ricava un'utilità. La sentenza
è l'esito del ricorso per cassazione della Provincia di Napoli che impugnava la sentenza della Corte di appello con cui l'Amministrazione provinciale di Napoli veniva condannata a pagare ad ognuno dei professionisti una somma di 55 mila euro per l'esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione dell'Istituto Tecnico Commerciale. "Sarebbe stato preciso onere dei tre progettisti - aveva sostenuto la Provincia in Cassazione - accertare tale circostanza ( - l'opera progettata non era stata costruita perchè il fondo sul quale la costruzione avrebbe dovuto essere effettuata (di proprietà di privati) era privo di qualsiasi collegamento con la pubblica via - ) e riferirla immediatamente all'Ente con la diligenza professionale imposta dall'incarico affidato". Su ricorso per cassazione
proposto dall'Amministrazione, la terza sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che deve escludersi che l'amministratore possa rifiutarsi di riconoscere l'onorario ai progettisti dell'opera, nonostante la realizzazione risulti al momento impossibile per essere la costruzione prevista su di un fondo privato totalmente intercluso, laddove lo stesso ente committente abbia tratta un'utilità dalla prestazione dei professionisti, ponendola a base della procedura per ottenere il finanziamento dell'opera e dello schema di convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.
Consulta sentenza n. 26193/2011

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