Sempre in tema di gratuito patrocinio, con la sentenza n. 24729, depositata il 23 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo escludere dalle spese legali le attività prodromiche all'atto introduttivo del giudizio anche se precedenti alla delibera
di ammissione al gratuito patrocinio. Secondo gli Ermellini, deve ritenersi errata la decisione del giudice di merito che esclude dalla liquidazione dei diritti di procuratore e dei onorari di avvocato una serie di voci relative all'attività propedeutica e concomitante con la redazione dell'atto introduttivo del giudizio in favore del difensore laddove la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte è stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio. Come si legge nella sentenza
il ricorrente aveva dedotto che "l'ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell'Ordine degli Awocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l'ammissione al gratuito patrocinio, esso è tenuto necessariamente ad esaminare l'atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell'atto di reclamo ex art. 669 "terdecies" c.p.c. e di tutta l'attività propedeutica e concomitante alla redazione dell'atto introduttivo". Per i Supremi Giudici la censura è fondata. Nel caso di specie infatti l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio
era stata depositata antecedentemente al deposito dell'atto in ordine al quale era stata richiesta. Ma, scrive la Corte , condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione, che deve avvenire entro 10 giorni, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile. In sostanza, spiega la Corte, il Consiglio dell'Ordine per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, deve necessariamente esaminare l'atto introduttivo del giudizio e tutta l'attività ad esso connessa, come le voci in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso. Per questo si deve ritenere che l'ammissione al gratuito patrocinio sia awenuta con decorrenza dal deposito dell'atto in cancelleria.
Consulta testo sentenza n. 24729/2011

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