Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 25174, depositata il 28 novembre 2011
In materia di pensioni di reversibilità, con sentenza n. 25174, depositata il 28 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel riparto della pensione di reversibilità tra le due vedove, è anche possibile attribuire la quota maggiore al coniuge il cui matrimonio
ha avuto una durata minore. Il criterio temporale infatti, spiega la Corte, non si risolve nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione "al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Insomma secondo gli Ermellini, non è detto che una maggiore durata del matrimonio corrisponda ad un assegno più cospicuo. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva attribuito alla prima moglie il 93% della pensione di reversibilità
del defunto ex coniuge, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che in forza della sentenza di primo grado, era titolare di assegno divorzile, ed inoltre, che la quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex marito, dovesse stabilirsi unicamente in base al criterio della durata legale di rapporti matrimoniali (27 anni per la prima moglie, 2 anni per la seconda). Investita della questione la Corte di Cassazione ha invece spiegato che il criterio temporale non deve essere l'unico criterio a guidare la ripartizione del trattamento di reversibilità, infatti, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il riparto - ha spiegato la prima sezione civile - deve essere effettuato, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi - da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 -, funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita. In quest'ambito, deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Consulta testo sentenza n. 25174/2011

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