In tema di contratto di locazione di un immobile di proprietà di un Ente, il coniuge del conduttore ha solo una mera aspettativa di subentrare nella locazione
. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24456, depositata il 21 novembre 2011. I giudici del Palazzaccio hanno stabilito che non si può rivendicare l'avvenuto acquisto per usucapione senza l'inversione e nonostante il possesso esercitato sull'immobile. La sentenza è l'esito del ricorso proposto da due coniugi i quali convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, l'Inpdap chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte della donna, della proprietà
dell'immobile, nel quale la stessa viveva con la propria famiglia. La donna aveva sostenuto di aver esercitato sin dal 1976 il pieno e ininterrotto possesso uti dominus dell'appartamento, a lei consegnato da L.A., presidente del consiglio di amministrazione di Sabotino s.p.a., all'epoca proprietaria del cespite. Solo nel maggio del 2000, aveva sostenuto la donna, l'Inpdap, qualificandosi come locatore, aveva notificato al marito della donna, intimazione di sfratto per un'asserita morosità di L. 184.000.000. La coppia chiedeva, in subordine, l'accertamento del dovuto per il quinquennio anteriore al predetto atto. L'Inpdap contestava la pretesa e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la cessazione del contratto, con condanna del convenuto al rilascio e al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni, indennità di occupazione e oneri accessori. In primo grado, il giudice adito rigettava la domanda. Dichiarava cessato il contratto
di locazione e condannava l'uomo al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di Euro 133.324,09. Dopo il rigetto del gravame anche da parte della Corte di appello, la coppia proponeva ricorso per cassazione. Rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ha spiegato che "ai sensi dell'articolo 1141 c.c. l'interversione non può avere luogo attraverso un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi". Pertanto ne deriva che la moglie del conduttore che non ha concretizzato la sua condotta in un atto di interversione non può vantare il titolo di proprietaria dell'immobile ma soltanto una situazione soggettiva attiva inferiore a quella del marito conduttore.
Consulta testo sentenza n. 24456/2011

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