La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24603 del 22 novembre 2011, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati. Rientrano nella suddetta retribuzione imponibile le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di Assicurazione a titolo di premio per l'Assicurazione dei suoi dipendenti contro i rischi da infortuni extra-professionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa); "non rientrano invece nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perchè in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod.civ o per il fatto dei propri dipendenti sia che l'Assicurazione volontaria integri quella obbligatoria presso l'Inail, sia che copra un rischio professionale per il quale non sia prevista alcuna tutela assicurativa obbligatoria." Le polizze stipulate a copertura dei rischi professionali non rientrano, quindi, nella previdenza integrativa e, dunque, sui relativi versamenti non deve essere applicato il contributo di solidarietà.

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