In tema di sanzioni disciplinari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24080, depositata il 17 novembre 2011 hanno stabilito che rischia una sanzione disciplinare l'avvocato che ostacola il suo ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la difesa. La sentenza del massimo consesso di Piazza Cavour è l'esito del ricorso proposto da un avvocato a cui un cliente aveva revocato il mandato alle liti. Il cliente aveva presentato un esposto al competente Consiglio dell'Ordine perchè il suo ex difensore non si era adoperato affinchè la successione del mandato avvenisse senza danni per l'assistito anzi rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa. Il Consiglio dell'Ordine aveva inflitto la sanzione della censura per la mancata consegna delle copie della sentenza
al nuovo avvocato. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, però, rigettava l'appello e il caso finiva quindi in Cassazione. Rigettando i quattro motivi di ricorso proposti dall'avvocato, la Corte ha confermato la decisione del CNF. Nella parte motiva della sentenza la Corte scrive: "il Consiglio Nazionale non si è interrogato sulla natura, processuale o meno, della richiesta delle copie né ha sostenuto che l'avvocato avrebbe dovuto spingersi a consegnarle anziché limitarsi a metterle a disposizione, ritenendo ampiamente dimostrato dalle raccomandate in atti, nonché dalle dichiarazioni del cliente e del suo nuovo difensore, che ad un certo punto della vicenda l'incolpato aveva cominciato a porre in essere una condotta finalizzata ad ostacolare il suo ex cliente.
In un quadro del genere, ha osservato il Consiglio Nazionale, risultava irrilevante accertare se la richiesta delle copie fosse stata o meno fatta su sollecitazione del (cliente), perché anche a prescindere del fatto che la presentazione dell'istanza era avvenuta tre mesi dopo la revoca del mandato e, cioè, quando l'ex cliente aveva già più volte domandato la restituzione della documentazione, quello che in realtà contava era che l'avvocato non poteva non sapere che la loro mancata acquisizione avrebbe impedito al (nuovo avvocato) di procedere in forma esecutiva. Malgrado tale consapevolezza, l'avvocato si era però "univocamente mosso nella direzione di evitare la consegna delle copie della sentenza ed" era "questo l'atteggiamento sostanziale che" andava iscritto a suo carico, "nessun rilievo potendosi dare a declaratorie di disponibilità" cui, al di là delle forme, erano "puntualmente seguiti atteggiamenti di segno" esattamente contrario. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio Nazionale ha quindi concluso per la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'avvocato, esprimendosi in tal modo un giudizio che non può essere sindacato
in questa sede perché basato su di una ricostruzione dell'accaduto immune da errori logici o giuridici". Si rimanda per il resto al testo integrale della sentenza qui sotto allegato.
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