Con sentenza n. 23021, depositata il 7 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si applica l'IVA in caso di distacco del persoanle se l'altra azienda si limita a rimborsare solo retribuzioni e relativi accessoti. Secondo la decisione della Corte, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale e dottrinario, "il comma 35 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante". Secondo il giudizio del giudici di legittimità, qualora l'ammontare addebitato risultasse inferiore o superiore al costo sostenuto, l'intero importo fatturato deve essere assoggettato ad IVA. Gli Ermellini hanno infine precisato che la cd. "Legge Biagi" (D.Lgs. n. 276/2003) si è limitata a definire e disciplinare gli aspetti civilistici del distacco di personale, senza occuparsi di quelli tributari e pertanto trova ancora applicazione il citato art. 8, Legge n. 67/88.
Consulta testo sentenza n. 23021/2011

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