Con la sentenza n. 22377, depositata il 27 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione non sono suscettibili di impugnazione autonoma, trattandosi di atti meramente interni al procedimento e ad esso strumentali, dunque inidonei a determinare autonomo pregiudizio. È questo il contenuto della sentenza con cui le Sezioni Unite del Palazzaccio hanno deciso la questione relativa all'autonoma impugnabilità del provvedimento di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare. Secondo quanto si apprende dalla sentenza
di legittimità, un avvocato, dopo essere stato ritenuto colpevole del reato di corruzione e condannato alla pena di 5 anni e due mesi di reclusione, veniva sottoposto a procedimento disciplinare. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati deliberava quindi l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato e, con successivo provvedimento, fissava l'udienza di trattazione del procedimento. In seguito, il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso dell'avvocato, in riferimento all'impugnazione della delibera di apertura del procedimento in quanto tardivo e dichiarava, allo stesso modo, inammissibile il ricorso anche in riferimento all'impugnazione del provvedimento di fissazione dell'udienza dibattimentale in quanto non suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di atto intermedio. Investita della questione, il massimo consesso di Piazza Cavour, preso atto di un contrasto giurisprudenziale in materia, dopo aver illustrato i vari orientamenti, ha spiegato che la circostanza secondo cui la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera
di apertura del procedimento disciplinare privilegiando la necessità di un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale che verifichi la legittimità dell'avvio del suddetto procedimento non si risolve nello stravolgimento dell'orientamento più che consolidato che nega l'impugnabilità immediata degli atti processuali aventi natura intermedia o interlocutoria Anche a voler ammettere che non esista un numero chiuso di provvedimenti impugnabili, occorre tuttavia precisare che non esiste neppure un'impugnabilità generalizzata, essendo essa necessariamente limitata ai provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente idonei a incidere significativamente sulla tutela della persona da turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati.
Consulta testo sentenza n. 22377/2011

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