In tema di misure cautelari, con la sentenza n. 39550, depositata il 2 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è soggetto a sequestro l'immobile quando il proprietario dà in locazione dei posti letto ai clandestini a prezzi assolutamente ragionevoli. Secondo la ricostruzione della vicenda, il tribunale del riesame di Milano annullava il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di alcuni egiziani, indagati del reato di cui all'art. 12.5-bis d.lgs. n. 286/98 (cedere o dare in locazione alloggio a clandestini) in riferimento l'appartamento di loro proprietà sito a Milano, dove davano in locazione quattro posti letto, per il prezzo di 100/130 euro mensili ciascuno ad altrettanti extracomunitari, tra i quali un clandestino. Il tribunale osservava che, in riferimento all'unico straniero irregolare, come il prezzo da lui pagato per il posto letto (130 euro mensili per un alloggio sia pur modesto) non costituisse per il locatore un ingiusto profitto, mancando (giusta la giurisprudenza in materia) un forte squilibrio delle prestazioni in suo favore. Né il prezzo pagato per una soluzione abitativa comunque di interesse anche per il locatario, era diverso da quello corrisposto dagli stranieri regolari. Da qui il provvedimenti di dissequestro. Su ricorso per cassazione
proposto dal Pm, che chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del Pm ha spiegato che l'ingiustizia del profitto non va valutata in assoluto, come prezzo esorbitante rispetto alla prestazione locativa (che nella normalità dei casi l'inquilino può non accettare o contestare), ma specificamente in relazione all'immigrato clandestino (come tale in posizione di speciale debolezza, sfruttato e discriminato, nel rapporto contrattuale). Inoltre il profitto ingiusto si manifesta anche quando chi loca a spese degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio sfrutta la clandestinità e in contemporanea la favorisce.
Consulta testo sentenza n. 39550/2011

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