La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22036 del 24 ottobre 2011, afferma che, pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000, la comunicazione che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto dell'esame congiunto. In particolare la Suprema Corte sottolinea che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione
, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale. Nel caso di specie l'Accordo con le organizzazioni - intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione
- si limita a formulare un generale sistema di rotazione senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo necessario per sanare ogni eventuale vizio della procedura. Escludendo il carattere sanante dell'accordo e assegnando natura ostativa alle omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico secondo cui "in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi".

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