È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sanzione disciplinare comminata all'avvocato che si risolve nella richiesta di una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio nazionale forense. Lo ha precisato la Corte di Cassazione (sentenza n. 21584 depositata il 19 ottobre 2011) che ha rigettato il ricorso di un avvocato contro un provvedimento del CNF. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla lettura della sentenza
di legittimità, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano (che aveva condannato l'avvocato a due mesi di sospensione della professione), il Consiglio Nazionale Forense lo condannava alla più mite sanzione della censura, confermando invece la decisione del COA della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. L'Avvocato in sostanza, in qualità di difensore d'ufficio in un processo penale, mancava di partecipare a due udienze dibattimentali consecutive, nonostante ne avesse ricevuto la regolare notifica e senza, peraltro, incaricare un sostituto processuale. Su ricorso per cassazione proposto dall'avvocato, che chiedeva una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio Nazionale Forense, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando sostanzialmente la decisione del CNF e spiegando che "le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione
, per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, sicché risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità" (Cass. S.U. 4 febbrio 2009, n. 2637). La Corte ha poi concluso precisando che "nel caso di specie, peraltro, non sussiste la lamentata carenza di motivazione, in quanto la decisione impugnata evidenzia che la condotta censurata è "provata documentalmente".
Vedi il testo della sentenza 21584/2011

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