La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37703 del 18 ottobre 2011, ha affermato che "ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione alle proprie dipendenze si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività in questione, dall'ambito della collaborazione personale o familiare, perfino dalla remunerazione data al lavoratore". Nel caso di specie, fermo restando che il datore di lavoro ha omesso di verificare per l'intera durata del rapporto - come richiesto dalla norma incriminatrice - se il lavoratore extracomunitario fosse fornito del permesso di soggiorno
, i giudici di legittimità affermano che si è verificata una vera e propria successione di leggi nel tempo in funzione della trasformazione della contravvenzione in delitto doloso con la trasformazione da parte del D.L. n. 92 del 2008 del reato da colposo a doloso. La mancanza di dolo, si legge nella sentenza, sarebbe derivata perchè i fatti, risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo pacchetto sicurezza e quindi delle modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione, riguarderebbe di una modifica in peius, in cui viene ad applicarsi una disciplina precedente, comunque più favorevole all'imputato come previsto dall'art. 2 del codice penale. Non risultando provato l'elemento soggettivo specifico del reato, secondo la Suprema Corte, l'imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato.

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