Nel caso in cui un'azienda abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. E' quanto precisato dall'Inps che, con messaggio n. 19350 dell'11 ottobre 2011, ha ritenuto di dover fare un'importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per consentire che dopo un periodo di cigo, seguito da uno di cigs, venga ammesso senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di cigo. L'Istituto, richiamando il suo precedente messaggio n. 25623 del 2010 - con il quale chiariva che è ammissibile che un'azienda dopo un periodo di cassa integrazione
ordinaria e uno successivamente di straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di Cig ordinaria senza soluzione di continuità, a condizione che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge e vengano rispettati i limiti temporali previsti dalla normativa vigente -, e l'articolo 6 della legge 164/1975 - che stabilisce che se l'impresa ha fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa - giunge alla conclusione dell'inammissibilità della richiesta di nuova Cig, a meno che l'anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa, cioè solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore.

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