In tema rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, (l. 30.07.2002, n. 189, in particolare, art. 4), con la sentenza n. 20719, depositata il 7 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che per negare il permesso di soggiorno non è sufficiente che lo straniero sia pregiudicato e amico di malavitosi. Serve, secondo il giudizio della sesta sezione civile del Palazzaccio, la verifica dell'attualità di una minaccia all'ordine pubblico da parte dello straniero. Dopo che il Questore di Pisa, nel 2009, aveva rigettato la richiesta di ricongiungimento familiare del cittadino marocchino a causa delle precedenti condanne penali dell'uomo e in seguito alle frequentazioni di pregiudicati, il cittadino marocchino proponeva opposizione avverso detto provvedimento al Tribunale di Pisa che lo rigettava così come veniva rigettato il reclamo proposto davanti alla Corte di appello di Firenze. Investita della questione, la Corte però, in tre pagine di motivazione, rigettando le precedenti decisioni dei giudici di merito, e accogliendo il ricorso dello straniero, ha spiegato che nell'ipotesi di domanda di ricongiungimento familiare dello straniero, così come in quella di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi familiari, l'ostatività al provvedimento è correlata alla circostanza che lo straniero possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato in tal guisa apparendo palese che in tali casi, per effetto di un intervento operato sull'art. 4 c. 3 del d.lgs. 286 del 1998 (già modificato dall'art. 4 della legge 189 dei 2002) dall'art. 2 c. 1 lett. A del d.lgs. 5 del 2007 (attuativo della Direttiva 2003/86/CE); detta ostatività, dunque, non è rappresentata affatto dalla mera irrogazione di condanne penali ma da quella valutazione che da esse, e da elementi ulteriori, sia lecito trarre in ordine alla sussistenza di grave e attuale esposizione a pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Consulta testo della sentenza n.20719/2011

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