Non ci sono limiti alla molteplicità della casistica che quotidianamente viene sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Questa volta i giudici del palazzaccio sono stati chiamati ad intervenire in materia di risarcimento danni da ombra. Proprio così, perché anche l'ombra del può considerarsi fonte di un danno ingiusto che dà diritto a essere risarciti. Si tratta di una decisione che convalida una precedente pronuncia del giudice di pace che aveva condannato il proprietario di un pioppeto che con le sue fronde faceva ombra su una coltivazione di mais rallentandone la produzione. Durante il giudizio di merito la condanna era stata giustificata per il fatto che "l' ombra dei pioppi aveva impedito al mais di svilupparsi piu' produttivamente" e che "le radici dei pioppi assorbivano dal terreno acqua e sostanze nutrizionali a discapito della coltura del mais". Il proprietario del pioppeto aveva proposto ricorso in Cassazione deducendo che il suo confinante avrebbe potuto avvalersi del diritto previsto dall'articolo 896 del codice civile
che consente di recidere rami e fronde se invadono il confine e che, dunque, a suo dire, non aveva diritto al risarcimento dei danni. Nella parte motiva della sentenza la suprema corte spiega che "costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi che si assumono disattesi trattandosi di principi che devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimita' prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione".

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