In liquidazione delle spese processuali (artt. 132 e 92, c.p.c), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20256, depositata il 3 ottobre 2011, ha stabilito che il giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa. In altre parole è illegittima la sentenza del giudice di merito con una evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa, senza una precisa giustificazione rispetto a tale decisione sulle spese di giudizio. La Corte ha così cassato con rinvio la decisione impugnata "essendo per un verso - hanno dichiarato i giudici di legittimità - la liquidazione manifestamente contrastante con la richiamata tariffa, attesa l'esiguità del valore della lite, e difettando, per altro verso, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione che consenta di ricostruire le ragioni per le quali il giudice ha provveduto nel senso criticato dal ricorrente".
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