L'automobilista che passa due volte col semaforo rosso nello stesso tratto di stada paga due multe. Parola di Cassazione. La Suprema Corte infatti intervenendo in materia di circolazione stradale e di sanzioni amministrative (sentenza n. 20222, depositata il 3 ottobre 2011) ha ricordato che la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni. Il giudice di pace
, inizialmente, pur avendo respinto l'opposizione alla contravvenzione proposta dalla proprietaria del veicolo, aveva ridotto la sanzione amministrativa applicata sostenendo che, nonostante vi fossero due semafori rossi in due diversi incroci della stessa strada, si sarebbe dovuta applicare la continuazione ex articolo 81 del codice penale e per questo aveva applicato la sanzione pecuniaria minima edittale aumentata di euro per la continuazione.
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