Se il cliente impugna il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dall'avvocato, questi nel giudizio di opposizione, deve documentare le prestazioni concretamente effettuate. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 19750, depositata il 27 settembre 2011) spiegando che non basta la parcella vistata dall'ordine che è utile solo per attestare la conformità della tariffa. In particolare, la Corte ha spiegato che la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell'Ordine degli avvocati, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo
contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - e attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. La Corte ha pertanto confermato l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto il professionista non era stato in grado di produrre alcun atto processuale a fondamento dell'opera professionale asseritamente prestata.
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