Con la sentenza n. 19754, depositata il 27 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza con cui il giudice di primo grado si dichiara privo di competenza ma decide nel merito della domanda, è impugnabile unicamente con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. In particolare, la Corte ha precisato che in questo caso, la decisione sul merito sarebbe una statuizione apparente e quindi insuscettibile di passare in giudicato. Nella motivazione della sentenza
i giudici di legittimità spiegano infatti che se il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto nella motivazione della sentenza di essere privo del potere di pronunciarsi sulla domanda per incompetenza territoriale, anziché spogliarsi della causa, ne abbia poi erroneamente deciso il merito, respingendo in dispositivo la domanda, detta pronuncia è nondimeno impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 Cpc, posto che - essendo la motivazione sul fondo della controversia resa ad abundantiam da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi con l'emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé - anche la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sulla individuazione del rimedio impugnatorio esperibile.
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