"Allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre quanto alle fiscali soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo delle ritenute, tanto previdenziali che fiscali". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 19790 del 28 settembre 2011, ha accolto il ricorso di una lavoratrice - che aveva promosso l'esecuzione nei confronti dell'ex datore di lavoro per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e fiscali - precisando che in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore. Infatti, sottolineano i giudici di legittimità, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore è di stretta interpretazione limitando il diritto di ritenuta del datore sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo. Tale forma di recupero non è consentita nel caso di specie di ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili.

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