Con D.M. 28 marzo 2003, il Ministro della giustizia ha determinato i criteri e le modalità per la concessione di dilazione e rateizzazione delle spese processuali, delle spese di manteniemtno e delle sanzioni pecuniarie processuali per i debitori in disagiate condizioni economiche. La domanda di dilazione o rateizzazione deve essere presentata all'ufficio incaricato dalla riscossione prima dell'inizio della procedura esecutiva. La dilazione può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi a cui deve seguire il pagamento integrale del debito, la rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 30 rate mensili oppure è possibile concedere una dilazione di 6 mesi seguita dalla rateizzazione in 24 rate mensili. Il provvedimento entra in vigore il 16 luglio 2003.
( Ministero della giustizia, D.M. 28/03/2003, G.U., 16/07/2003, n. 163 )

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