Intervenendo in materia di risarcimento danni da fatto illecito o da responsabilità contrattuale, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 19489/2011) ha stabilito che il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui il fatto del terzo ha prodotto il danno ma solo dal momento in cui la produzione del danno si è manifestata diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato. Sulla scorta di tale principio la suprema Corte ha stabilito che nel caso di una compravendita
immobiliare, se il venditore ha taciuto l'esistenza di un'ipoteca sul bene e l'iscrizione si sia resa nota solo dopo che l'acquirente ha ricevuto una diffida di pagamento dal creditore, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla data del recapito della diffida, che nel caso di specie era arrivata dopo cinque anni dal trasferimento del bene. Nel caso preso in esame dalla la Corte, l'acquirente dell'immobile chiedeva di essere risarcito dal venditore che peraltro gli aveva garantito che il bene era libero da ipoteche e da altri gravami.

Foto: giudice sentenza martello
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