Tornando ancoora una volta usl tema "danno Biologico" e responsabilità civile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17879, depositata il 31 agosto 2011l, ha ribadito, in tema di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, che è la stessa Suprema Corte di Cassazione a riconoscere alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano il rango di parametri di valutazione da utilizzare, pur con gli opportuni adattamenti al caso concreto, in difetto di previsioni normative, al fine di assicurare parità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale. Sulla base di questa motivazione, gli Ermellini hanno quindi precisato che, in caso di liquidazione per importi notevolmente differenti da quelli che scaturirebbero dall'applicazione dalle tabelle "milanesi", pure tradizionalmente in uso nell'ufficio giudiziario procedente, è innegabile che la scelta decisoria adottata nella sentenza di merito risulta sorretta da una motivazione meramente apparente che, nulla esplicitando sui passaggi logici del procedimento valutativo del decidente, non ne dà alcuna giustificazione razionale controllabile a posteriori.
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