L'INPS, con circolare n. 115 del 5 settembre 2011 informa che è stata istituita la "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile, finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa. La creazione della Banca dati è prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 e, si legge nella circolare, possono iscriversi coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: età non superiore a 35 anni; essere genitori di figli minori; essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o lavoro in somministrazione o lavoro intermittente o lavoro ripartito o contratto
di inserimento o collaborazione a progetto o occasionale o lavoro accessorio o collaborazione coordinata e continuativa. L'incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative e spetta per l' assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato. L'Istituto precisa inoltre che per poter usufruire del beneficio l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili e il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l'ipotesi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse e non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse. Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

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