In materia di reati contro la persona, la prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33072, depositata il 5 settembre 2011, ha stabilito che non commette reato il fornaio che durante la notte fa rumore oltre il limite della soglia consentita, disturbando la famiglia al piano di sopra. Infatti, secondo il giudizio dei giudici di legittimità che hanno accolto il ricorso del fornaio, condannato dal Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 659, co. 2, c.p., nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, questa Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., sia dall'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento
acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in mate
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