Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003 ha approvato un decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 200, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro. Il provvedimento, innanzitutto, detta criteri per l'attuazione della parità di trattamento indipendentemente dalla religione, dalle condizioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione. In tal senso il provvedimento definisce la discriminazione diretta e quella indiretta. Il provvedimento definisce, inoltre, come discriminazioni anche la molestia e l'ordine di discriminare. Il provvedimento, ancora, precisa che il principio di parità di trattamento, come precedentemente definito, si applica a tutte le persone dei settori pubblici e privati, per quanto concerne l'accesso all'occupazione, al lavoro, all'orientamento e alla formazione professionale, l'occupazione e le condizioni di lavoro, l'affiliazione
e le attività nelle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali. Il provvedimento fa inoltre salva tutte la normativa nazionale inerente le condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, la sicurezza e la protezione sociale, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine pubblico e della salute, la prevenzione dei reati, lo stato civile e le prestazioni che ne derivano, le forze armate limitatamente ai fattori di età e di handicap. Il provvedimento infine disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti.

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