Il 1° luglio la Camera ha definitivamente approvato una legge, d'iniziativa del senatore Delogu, ed altri, che apporta una modifica alla Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Il comma 1 dell'articolo 11 del codice di procedura penale
(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) recita: "I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge". A sua volta, il primo comma dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile
(Foro per le cause di cui sono parti i magistrati) recita: "Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale". Infine il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), recita: "La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
...". Risulta di tutta evidenza come i casi di spostamento di competenza siano numerosi e possano verificarsi - come in effetti si verificano - con notevole frequenza. Gli articoli 6 e 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, hanno disposto che sia allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la tabella A che fissa gli spostamenti di competenza per i procedimenti di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, in particolare, stabilisce che detti procedimenti siano spostati dal distretto della corte d'appello di Cagliari al distretto della corte d'appello di Palermo. La tabella è stata evidentemente predisposta allo scopo di determinare lo spostamento al distretto più vicino a quello che si potrebbe definire di origine. È probabile che, calcolando le distanze sulla carta geografica, il distretto della corte d'appello di Palermo sia quello più vicino al distretto della corte d'appello di Cagliari. Tuttavia, siccome gli spostamenti non avvengono per linea d'aria ma usufruendo dei mezzi di trasporto attualmente in servizio, per recarsi da Cagliari a Palermo per partecipare ad una udienza o, comunque, ad un atto giudiziario è necessario pernottare a Palermo a causa degli orari aerei, e per il rientro, è necessario seguire l'itinerario Palermo-Roma-Cagliari. Tutto questo impone gravi disagi e ingenti spese non solo ai magistrati ma anche alle loro controparti, ai testimoni, agli avvocati, a quant'altri debbono, di volta in volta, partecipare ai procedimenti "spostati" nonché a coloro che già hanno subìto danni per la lungaggine dei processi. La legge ora approvata, al fine di contenere i disagi e le spese in maniera accettabile, trasferisce i procedimenti a Roma come, d'altronde, avveniva sino a non molti anni orsono. Tale trasferimento si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.

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