In tema di responsabilità per cose in custodia, con la sentenza n.16422, depositata il 27 luglio 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio popolare cade dalle scale buie della palazzina, sbaglia il giudice del merito a escludere la responsabilità ex articolo 2051 Cc dell'ente proprietario del fabbricato ritenendo non dimostrato l'obbligo di custodia per assunta inosservanza, da parte del conduttore, dell'onere di dare avviso al locatore che vi fosse necessità di riparazione della cosa. I giudici di legittimità, annullando la sentenza
dei giudici territoriali, hanno spiegato che malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dello edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
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